Art. 335f CO
1 Il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi è tenuto a consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi.
2 Egli dà loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze.
3 Egli è tenuto a fornire alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi tutte le informazioni utili e a comunicar loro in ogni caso, per scritto:
- a. i motivi del licenziamento collettivo;
- b. il n. dei lavoratori che dovranno essere licenziati;
- c. il n. dei lavoratori abitualmente occupati;
- d. il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti.
4 Il datore di lavoro trasmette all’ufficio cantonale del lavoro copia della comunicazione prevista dal cpv. 3.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 335d segg12 citazioni
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2Natura giuridica ed interpretazione di un piano sociale5 citazioni
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3Licenziamento collettivo; entità toccata dalla procedura di consultazione obbligatoria (art. 335d segg2 citazioni
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4Consultazione della rappresentanza dei lavoratori prima di un licenziamento collettivo; informazioni utili (art. 335f CO)1 citazioni
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5Licenziamento collettivo; art. 335g CO; effetti giuridici della mancata notifica all'ufficio cantonale del lavoro1 citazioni
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6Art 8ter cpv. 1 lett. c e d OAVS: Esonero dall'obbligo contributivo sulle prestazioni versate nell'ambito di un piano di pensionamento anticipato0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Arbeitsvertrag; Sozialplan4 citazioni
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Streitigkeit aus Arbeitsvertrag3 citazioni
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Streitigkeit aus Arbeitsvertrag3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.