Fatti

Il gruppo G. è composto dalle società anonime A., B., C., D., E. e F. Nell'aprile e nel giugno 2009, il gruppo ha proceduto a licenziamenti collettivi che hanno interessato 92 e poi 152 collaboratori in totale. Il sindacato X. ha citato in giudizio tutte le società del gruppo davanti alla Camera delle relazioni collettive di lavoro del Cantone di Ginevra, ritenendo che la procedura di consultazione prevista dall'art. 335f CO non fosse stata rispettata.

Con decisione del 15 giugno 2010, l'autorità cantonale ha parzialmente accolto la richiesta del sindacato. Le società A. SA, B. SA, C. SA, D. SA, E. SA e F. SA hanno quindi presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso per quanto riguarda E. SA e F. SA. Ha ritenuto che queste due società, che contavano rispettivamente 6 e 15 dipendenti al momento dei licenziamenti, non soddisfacevano le condizioni dell'art. 335d CO per essere sottoposte alla procedura di consultazione in caso di licenziamento collettivo. Il Tribunale ha giudicato che il tribunale cantonale avesse violato il diritto federale applicando una definizione cantonale di licenziamento collettivo a queste due società.

Tuttavia, il Tribunale ha confermato che i licenziamenti effettuati presso A. SA, B. SA, C. SA e D. SA dovevano essere considerati licenziamenti collettivi ai sensi dell'art. 335d CO, in quanto queste…