Art. 335d CO
Per licenziamento collettivo si intendono le disdette date in un’azienda dal datore di lavoro entro un periodo di 30 giorni, per motivi non inerenti alla persona del lavoratore, se il n. dei licenziamenti effettuati è: 1. almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori; 2. almeno pari al 10 per cento del n. dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori; 3. almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Campo d'applicazione; consultazione della rappresentanza dei lavoratori4 citazioni
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2Art. 335d segg4 citazioni
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3Licenziamento collettivo; entità toccata dalla procedura di consultazione obbligatoria (art. 335d segg1 citazioni
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4Nozione di stabilimento nell'ambito di un licenziamento collettivo0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Contratto di lavoro; licenziamento abusivo2 citazioni
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1 citazioni
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VB.2021.008430 citazioni17/03/2022 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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