Fatti

In un'esecuzione per realizzazione di pegno della Banca X. contro A., allora di domicilio sconosciuto, l'ufficio esecuzioni competente ha rilasciato il 17 settembre 1993 un certificato di carenza di beni. Con richiesta del 16 gennaio 2006, la Banca X. ha posto in esecuzione il credito insoddisfatto. A. ha fatto opposizione e ha tempestivamente introdotto il 10 luglio 2006 un'azione di contestazione, in quanto il termine di prescrizione decennale era scaduto il 17 settembre 2003. La Banca X. ha obiettato che A. era di domicilio sconosciuto al momento del rilascio del certificato di carenza di beni e si era trasferito a Zurigo solo il 24 giugno 2005, motivo per cui la prescrizione aveva iniziato a decorrere solo dopo tale data. Il Tribunale di commercio ha respinto la domanda e ha dichiarato definitiva la concessione provvisoria dell'esecuzione forzata alla Banca X.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso. Secondo la giurisprudenza, può invocare la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 134 cpv. 1 n. 6 CO solo chi è impedito per motivi oggettivi, indipendenti dalla sua situazione personale, a intentare un'azione in Svizzera, in particolare se non ha alcun foro competente in Svizzera. Invece, circostanze soggettive, legate alla situazione personale del creditore, che si oppongono a un'azione in Svizzera altrimenti possibile, non rientrano in questa disposizione.

La mera possibilità astratta di procurarsi un foro competente in Svizzera non costituisce di per sé un motivo di esclusione per l'invocazione dell'art. 134 cpv. 1 n. 6 CO. Non si può pretendere che un creditore, in ogni caso di assenza all'estero del debitore che costituisce un motivo di sequestro, intraprenda…