Art. 158 LEF
1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un’offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l’ufficio d’esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.
2 Ricevuto l’attestato, il creditore può promuovere l’esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC ) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.
3 L’attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell’articolo 82.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Perenzione del diritto di chiedere la continuazione dell'esecuzione4 citazioni
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2DTF 64_III_1724 citazioni11/11/1938 · 4 citazioni
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3Cancellazione dei diritti e dei titoli di pegno in caso di una vendita a trattative private2 citazioni
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4Diritto della comunione dei comproprietari per piani di costituire un'ipoteca per garantire il proprio diritto ai contributi nei confronti dei comproprietari per piani (art. 712i CC). 1. Il diritto della comunione dei c…2 citazioni
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5DTF 79_III_1242 citazioni03/09/1953 · 2 citazioni
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6DTF 31_I_3712 citazioni20/06/1905 · 2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Apertura della procedura fallimentare1 citazioniPS230130· 15/08/2023 · 1 citazioni de
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Richiesta di revoca1 citazioni
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1 citazioni23/05/2014 · 1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.