Fatti

La Cassa pensioni A.A. è una fondazione di diritto svizzero che ha investito fondi in Common Trust Funds (CTF) di diritto americano, costituendo in qualità di disponente trust revocabili e discrezionali, con la Banca E. in qualità di trustee. L'Amministrazione federale delle contribuzioni aveva inizialmente confermato in una decisione del 2003 che questa struttura di investimento non era soggetta all'imposta di negoziazione svizzera. Tuttavia, nel 2011 ha revocato tale decisione con effetto retroattivo al 1° luglio 2007 e ha fissato un importo di imposta di negoziazione dovuto dalla Cassa per gli investimenti effettuati nei CTF tra il 3° trimestre 2007 e il 4° trimestre 2010.

La Cassa ha fatto ricorso contro questa decisione presso il Tribunale amministrativo federale, che ha accolto il ricorso e annullato la decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha quindi fatto ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Ha ritenuto che l'imposta di negoziazione federale abbia un carattere formale, per cui è la forma giuridica dell'operazione a essere determinante e non il suo scopo economico. Pertanto, la nozione di proprietà di cui all'art. 13 cpv. 1 della legge sull'imposta di bollo corrisponde alla proprietà formale del diritto civile, senza tener conto del controllo economico dei beni.

Il Tribunale federale ha quindi esaminato il riconoscimento in diritto privato svizzero del trust americano costituito dalla Cassa. Sulla base della Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile al…