Fatti

Filippo M. ha lavorato fino alla fine di luglio 1983 presso la ditta B. AG ed era assicurato durante questo periodo presso la sua cassa pensioni. Dal 9 agosto 1983 al 31 ottobre 1985 era alle dipendenze della ditta T. AG ed era assicurato presso la sua fondazione di previdenza. Nell'ottobre 1984 è sopraggiunta nuovamente un'incapacità lavorativa, a seguito della quale la Cassa di compensazione dell'industria calzaturiera gli ha riconosciuto a decorrere dal 1° ottobre 1985 una rendita d'invalidità semplice dimezzata. Filippo M. ha quindi intentato una causa contro le casse pensioni di B. AG e T. AG per il pagamento di prestazioni di invalidità.

Il Tribunale superiore del Cantone di Argovia ha respinto la domanda, in quanto l'incapacità lavorativa che dà diritto alle prestazioni di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP è sopraggiunta nell'ottobre 1984, quando il ricorrente non era ancora assicurato in modo obbligatorio.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato la decisione del tribunale cantonale. Ai sensi dell'art. 23 LPP, hanno diritto alle prestazioni di invalidità solo le persone che erano assicurate al momento del sopraggiungere dell'incapacità lavorativa che ha portato all'invalidità. Poiché il ricorrente nell'ottobre 1984, quando è sopraggiunta l'incapacità lavorativa, non era ancora assicurato in modo obbligatorio, non sussiste alcun diritto a prestazioni nei confronti dell'istituto di previdenza di T. AG.

Anche una valutazione del caso in base alle disposizioni transitorie non porta a un risultato diverso. La LPP non trova applicazione retroattiva, quindi le prestazioni presuppongono in…