Fatti

[A.] ha partecipato il 29 agosto 2007 a un evento informativo della ricorrente X. Corp. Il 30 agosto 2007 le parti hanno firmato un contratto per materiale didattico e sei giorni di seminario al prezzo di Fr. 6'800.-. [A.] ha versato un acconto di Fr. 4'000.-. Il 31 agosto 2007 [A.] ha comunicato l'annullamento del contratto e ha chiesto la restituzione dell'acconto versato.

B. Con azione del 13 novembre 2009, [A.] ha chiesto la restituzione di Fr. 4'000.- più interessi. Il Tribunale distrettuale di Sursee ha accolto la domanda e respinto l'eccezione di prescrizione. Il Tribunale cantonale di Lucerna ha respinto il ricorso per nullità della ricorrente.

C. La ricorrente ha presentato un ricorso in materia civile chiedendo l'annullamento della decisione e il rigetto della domanda.

Legge

1. Il Tribunale federale ha riconosciuto una questione di diritto di importanza fondamentale.

3. La controversia verte sulla questione se all'obbligo di restituzione dell'importo versato da [A.] ai sensi dell'art. 40f CO si applichi il termine di prescrizione generale di cui all'art. 127 CO o il termine di prescrizione relativo all'arricchimento senza causa di cui all'art. 67 CO.

4. Ai sensi dell'art. 40f cpv. 1 CO, l'annullamento del contratto da parte del cliente comporta l'obbligo per le parti di restituire le prestazioni già ricevute. Occorre chiarire la natura giuridica di tali pretese di restituzione.

4.1 Le pretese di annullamento hanno il loro fondamento nel diritto dell'arricchimento senza causa e nel diritto di rivendica, quando le prestazioni sono state effettuate nell'ambito di un contratto che non è validamente concluso a causa di vizi nella formazione del contratto.

4.2 Nel messaggio del Consiglio federale si afferma che la restituzione ai sensi dell'art. 40f cpv. 1 CO deve avvenire secondo il diritto dell'arricchimento senza causa.

4.4 Il Tribunale federale non si è ancora espresso sulla questione della natura giuridica delle pretese di restituzione ai sensi dell'art. 40f cpv. 1 CO. Esso esamina la…