Art. 40a CO
1 Le seguenti disposizioni sono applicabili ai contratti concernenti cose mobili o servizi destinati all’uso personale o familiare del cliente se:
- a. l’offerente dei beni o dei servizi ha agito nell’ambito di un’attività professionale o commerciale e b. la prestazione del cliente supera 100 franchi.
2 Le disposizioni non si applicano ai negozi giuridici conclusi da istituti finanziari o da banche nell’ambito di contratti esistenti per prestazioni finanziarie ai sensi della legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari.
2bis Ai contratti d’assicurazione si applicano le disposizioni della legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione.
3 Nel caso di modificazione importante del potere d’acquisto della moneta, il Consiglio federale adegua in modo corrispondente l’importo indicato nel cpv. 1 lett. b.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Contestazioni relative a contratti conclusi da consumatori; competenza per territorio (art. 13 seg. della Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione di decisioni in materia civile e c…2 citazioni
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2Contestazione della pigione iniziale1 citazioni
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3Restituzione nel caso di un contratto a domicilio revocato; termine di prescrizione1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni25/04/2000 · 2 citazioni de
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1 citazioni24/10/2011 · 1 citazioni de
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.