Fatti

La controparte del ricorso ([A.] ) ha partecipato a due eventi informativi della ricorrente ([X.] Corp.) e il 30 agosto 2007 ha concluso un contratto per materiale didattico e giorni di seminario al prezzo di CHF 6'800.--. Ha versato un acconto di CHF 4'000.--. Il 31 agosto 2007 ha rescisso il contratto. Con azione del 13 novembre 2009, ha chiesto il rimborso dell'acconto. Il Tribunale distrettuale di Sursee ha accolto la domanda, il Tribunale cantonale di Lucerna ha respinto un ricorso per nullità della ricorrente.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che per la richiesta di rimborso dopo il recesso dal contratto si applica il termine di prescrizione annuale di cui all'art. 67 CO e non il termine decennale di cui all'art. 127 CO. Il recesso ai sensi degli art. 40a segg. CO è paragonabile a un'impugnazione del contratto per vizi della volontà o a una nullità del contratto per violazione di requisiti di forma, motivo per cui il rimborso deve avvenire secondo le regole dell'arricchimento senza causa. Un termine di prescrizione decennale…