Fatti
Il 17 gennaio 2014, la Repubblica X. ha avviato un procedimento arbitrale contro Z. Plc, in conformità con il Regolamento di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (CNUDCI). Un Tribunale arbitrale composto da tre membri, tra cui il Professor emerito N. scelto da X., è stato costituito con sede a Ginevra. Il 23 dicembre 2016, il Tribunale arbitrale ha emesso un lodo definitivo respingendo la domanda di X.
Il 1° febbraio 2017, X. ha presentato un ricorso in materia civile e, in subordine, una domanda di revisione presso il Tribunale federale. Contestava il lodo e chiedeva la ricusazione del Professor N.
Legge
Il Tribunale federale ha dichiarato irricevibili il ricorso e la domanda di revisione. Ha ritenuto che le parti avessero validamente escluso qualsiasi ricorso contro i lodi del Tribunale arbitrale, conformemente all'articolo 192 capoverso 1 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP).
Secondo la giurisprudenza, tale rinuncia deve risultare chiaramente dalla volontà comune delle parti, senza che sia necessario menzionare espressamente l'articolo 190 LDIP o l'articolo 192 LDIP. La clausola arbitrale in questione, che prevedeva che "Non vi sarà alcun appello a qualsiasi tribunale contro i lodi resi in virtù del presente", soddisfaceva tali requisiti.
Il Tribunale federale ha inoltre…