Art. 192 LDIP
1 Qualora non abbiano il domicilio, la dimora abituale o la sede in Svizzera, mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo, le parti possono escludere parzialmente o completamente l’impugnazione delle decisioni arbitrali; non possono tuttavia escludere una revisione secondo l’articolo 190a cpv. 1 lett. b. L’accordo richiede la forma prevista dall’articolo 178 cpv. 1.
2 Se le parti hanno escluso completamente l’impugnabilità di una decisione e questa dev’essere eseguita in Svizzera, si applica per analogia la convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Arbitrato internazionale. - Chiara dichiarazione di volontà quale condizione della rinuncia all'impugnazione secondo l'art. 192 cpv. 1 LDIP (consid. 2c). - Contrariamente al testo tedesco e italiano, l'art. 190 cpv. 2 l…26 citazioni
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2Arbitrato internazionale; rinuncia all'impugnazione (art. 192 LDIP)19 citazioni
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3Arbitrato internazionale in ambito sportivo; rinuncia all'impugnazione; diritto di essere sentito15 citazioni
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4Arbitrato internazionale; rinuncia all'impugnazione (art. 192 LDIP)6 citazioni
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5Arbitrato internazionale; interpretazione di un patto d'arbitrato con riferimento alla costituzione del tribunale arbitrale; art. 179 cpv. 1 LDIP6 citazioni
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6Arbitrato internazionale; rinuncia all'impugnazione (art. 192 cpv.1 LDIP); sorte della domanda di revisione presentata a titolo sussidiario3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni07/09/2006 · 6 citazioni de
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6 citazioni
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Arbitrato internazionale3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.