Fatti
[A.A.] (nata nel 1981) proviene dal Kosovo. Lì ha sposato il 25 luglio 2001 un suo connazionale autorizzato a soggiornare in Svizzera. I tentativi dei coniugi di ottenere il ricongiungimento familiare sono falliti, a seguito di che [A.A.] è entrata illegalmente in Svizzera il 5 agosto 2007. Dal loro rapporto è nato il figlio comune [B.A.] il 14 settembre 2008.
Il 19 novembre 2009 il Servizio della migrazione del Cantone di Berna ha respinto un'ulteriore domanda di ricongiungimento e ha allontanato [A.A.] e [B.A.]. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha confermato questa decisione il 18 ottobre 2011.
[A.A.] e [B.A.] hanno chiesto nuovamente il 1° dicembre 2011 di essere autorizzati a titolo di caso di rigore. L'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rifiutato il suo consenso il 6 giugno 2012. Il 4 giugno 2014 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso presentato contro questa decisione da [A.A.] e [B.A.].
Legge
Il Tribunale federale constata che il ricorso contro la decisione del Tribunale amministrativo federale deve essere respinto, nella misura in cui vi si può entrare. Esso motiva come segue:
Sebbene il padre del ricorrente 2 disponga di un diritto di soggiorno consolidato in Svizzera, il che in linea di principio attiva la protezione della vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, l'art. 8 CEDU non conferisce tuttavia un diritto assoluto di ingresso e soggiorno o di un particolare titolo di soggiorno. Il genitore straniero non titolare della potestà genitoriale o della custodia può coltivare le relazioni familiari con il proprio figlio esercitando il diritto di visita conferitogli, senza che a tal fine…