Fatti

La signora [M.], nata nel 1959, è stata sospesa per 36 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione dalla Cassa pubblica di disoccupazione di Basilea Campagna a causa di disoccupazione autoindotta a partire dal 1° febbraio 2010. Contro questa decisione, [M.] ha presentato reclamo presso il Tribunale cantonale di Basilea Campagna, che è stato respinto. [M.] ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che a [M.] non può essere imputato un comportamento intenzionale, ma al massimo una negligenza cosciente. Di conseguenza, non si deve procedere alla sospensione del diritto all'indennità. Il Tribunale federale ha annullato la decisione del Tribunale cantonale di Basilea Campagna…