Fatti
Nel 1997 la società X. AG con sede a Basilea ha acquisito l'intero capitale azionario della società Y. AG domiciliata a Zurigo, che era proprietaria dell'immobile di via A. a Zurigo. Nel 1998 è stata decisa la vendita di questo immobile, avvenuta nel 1999 da parte della Y. AG. La X. AG ha assunto la Y. AG con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1999, con attività e passività. Per il periodo successivo alla fusione fino alla vendita, la X. AG ha contabilizzato l'immobile di via A. nel suo patrimonio commerciale.
La Commissione per le imposte fondiarie della città di Zurigo ha accertato un reddito imponibile da alienazione dell'immobile a Zurigo nel 1999 e ha imposto l'imposta sull'utile immobiliare alla X. AG in qualità di successore legale della Y. AG. La X. AG ha presentato un ricorso di diritto pubblico per doppia imposizione intercantonale.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che l'incremento di valore dell'immobile aziendale della Y. AG a Zurigo, utilizzato come immobile aziendale fino alla vendita nel maggio 1999, è attribuibile esclusivamente al Cantone di Zurigo come Cantone di ubicazione ai fini della tassazione.
Tuttavia, il Cantone di Zurigo deve imputare sulla plusvalenza immobiliare eventuali perdite commerciali subite dalla X. AG nel Cantone di sede Basilea Città e negli altri Cantoni con sedi secondarie. Questa compensazione delle perdite vale non solo per i commercianti di immobili e…