Fatti
Il 21 marzo 1969, il celibe Arnold [E.] redasse un atto pubblico di ultima volontà. Egli assegnò vari immobili a suo nipote Josef X. e nominò l'avvocato [Y.] come esecutore testamentario. Il testamento fu autenticato dal segretario comunale Z., con la partecipazione di Margrith A. e Marie B. in qualità di testimoni.
Dopo la morte di Arnold [E.] il 26 novembre 1972, l'erede legittima C. presentò una causa presso il tribunale cantonale per la dichiarazione di nullità del testamento. A sostegno della sua richiesta, affermò che la certificazione testimoniale non soddisfaceva i requisiti di legge, in quanto mancava la conferma che il testatore avesse firmato il documento in presenza dei testimoni e del pubblico ufficiale, e che avesse dichiarato loro, in presenza del funzionario, che il documento conteneva la sua ultima volontà.
Il tribunale cantonale e il tribunale superiore respinsero la causa. Contro la decisione di secondo grado, la ricorrente presentò ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha innanzitutto constatato che l'esecutore testamentario [Y.] è legittimato passivamente, in quanto l'accoglimento della causa comporterebbe anche l'annullamento della nomina dell'esecutore testamentario.
Successivamente, il tribunale ha esaminato se la certificazione testimoniale soddisfi i requisiti dell'art. 501 cpv. 2 CC. È giunto alla…