Art. 501 CC

1 Appena datata e firmata la scrittura, il testatore deve, in presenza del funzionario, dichiarare ai due testimoni che egli l’ha letta e ch’essa contiene le sue disposizioni d’ultima volontà.
2 I testimoni devono confermare con la loro firma, sulla scrittura stessa, che il testatore ha pronunciato tale dichiarazione in loro presenza e che, a loro giudizio, egli trovavasi in istato di capacità a disporre.
3 Non è necessario che ai testimoni sia data conoscenza del contenuto della scrittura.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 60_II_269
    01/01/1934 · 8 citazioni
  2. 2
    Azione di nullità di un testamento per vizio di forma (art. 520 CC)
    · 04/05/1977 · 5 citazioni Riassunto
  3. 3
    Essi valgono pure con riferimento a un testamento pubblico (consid. 1)
    · 16/12/1997 · 4 citazioni Riassunto
  4. 4
    Forma del testamento pubblico (art. 501 seg
    · 09/09/1992 · 4 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 76_II_273
    26/10/1950 · 4 citazioni
  6. 6
    Forma del contratto di vitalizio (art. 522 cpv. 1 CO; art. 512 e 501 CC) 1. Le parti devono firmare il contratto alla presenza dei testimoni (consid. 3). 2. La conferma dei testimoni ai sensi dell'art. 501 cpv. 2 CC dev…
    · 22/02/1979 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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