Art. 501 CC
1 Appena datata e firmata la scrittura, il testatore deve, in presenza del funzionario, dichiarare ai due testimoni che egli l’ha letta e ch’essa contiene le sue disposizioni d’ultima volontà.
2 I testimoni devono confermare con la loro firma, sulla scrittura stessa, che il testatore ha pronunciato tale dichiarazione in loro presenza e che, a loro giudizio, egli trovavasi in istato di capacità a disporre.
3 Non è necessario che ai testimoni sia data conoscenza del contenuto della scrittura.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 60_II_2698 citazioni01/01/1934 · 8 citazioni
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2Azione di nullità di un testamento per vizio di forma (art. 520 CC)5 citazioni
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3Essi valgono pure con riferimento a un testamento pubblico (consid. 1)4 citazioni
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4Forma del testamento pubblico (art. 501 seg4 citazioni
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5DTF 76_II_2734 citazioni26/10/1950 · 4 citazioni
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6Forma del contratto di vitalizio (art. 522 cpv. 1 CO; art. 512 e 501 CC) 1. Le parti devono firmare il contratto alla presenza dei testimoni (consid. 3). 2. La conferma dei testimoni ai sensi dell'art. 501 cpv. 2 CC dev…2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni
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Ungültigkeit eines Erbvertrags0 citazioni
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Procedimento disciplinare0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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