Fatti
La Commissione notarile del Cantone Argovia ha inflitto al ricorrente, avvocato e notaio, una multa disciplinare di Fr. 1'500.--. Il motivo erano carenze nella stipulazione pubblica di tre patti successori (X del 28 settembre 2015, Y del 15 dicembre 2016 e Z del 27 settembre 2017). Il Dipartimento dell'economia e dell'interno ha effettuato un'ispezione il 15 dicembre 2017 e un'ispezione di controllo il 28 settembre 2018.
La Commissione notarile ha qualificato i contratti X e Y come patti di rinuncia successoria (art. 495 cpv. 1 CC). Ha rimproverato al notaio di non aver indicato come parti i potenziali eredi (figlie rispettivamente figli) e di non averli inclusi nelle attestazioni dei testimoni. Il contratto Z mescolerebbe elementi di un patto successorio e di una disposizione di ultima volontà, il che è inammissibile (numerus clausus). Le violazioni riguardavano il principio di chiarezza secondo il § 28 cpv. 2 BeurG/AG nonché l'art. 512 in combinato disposto con gli art. 499-504 CC.
Il 4 dicembre 2018 la Commissione notarile ha deciso l'apertura formale del procedimento disciplinare; la decisione è stata comunicata al notaio il 7 gennaio 2019. Il Tribunale amministrativo del Cantone Argovia, 3a Camera, ha respinto il ricorso il 13 dicembre 2019.
Con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, il notaio ha chiesto l'accertamento completo dei fatti e l'abbandono del procedimento, in via subordinata una sanzione disciplinare di Fr. 100.--, in via ulteriormente subordinata il rinvio. L'istanza precedente e la Commissione notarile hanno rinunciato a presentare osservazioni.
Questioni controverse:
- Prescrizione del perseguimento disciplinare concernente Y e Z (§ 40 BeurG/AG)
- Accertamento arbitrario dei fatti e apprezzamento delle prove, violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) nella qualificazione dei contratti
- Violazione materiale dei doveri professionali (principio di chiarezza, requisiti formali del patto successorio)
- Proporzionalità della multa
Diritto
1. Ammissibilità Si tratta di una decisione cantonale finale di ultima istanza in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d, art. 90 LTF). Il notaio è legittimato (art. 89 cpv. 1 LTF); il ricorso è stato presentato in forma e nei termini. L'applicazione del diritto cantonale è esaminata solo sotto il profilo dell'arbitrio; per le censure di diritto costituzionale vige l'obbligo qualificato di motivazione e di allegazione (art. 106 cpv. 2 LTF). Il Tribunale federale pone a base della decisione l'accertamento dei fatti dell'istanza precedente, salvo che sia manifestamente inesatto (art. 105 LTF).
2. Prescrizione Secondo il § 40 cpv. 1 BeurG/AG il perseguimento disciplinare si prescrive un anno dopo la conoscenza dell'evento da parte della Commissione notarile; ogni atto istruttorio o processuale interrompe il termine (§ 40 cpv. 2), la prescrizione assoluta sopravviene dopo dieci anni (§ 40 cpv. 3). In analogia all'art. 19 LLCA, costituiscono interruzione l'apertura formale del procedimento disciplinare, la richiesta di pareri e l'assunzione di prove; non lo sono le disposizioni amministrative interne. Il termine per Y e Z è iniziato il 15 dicembre 2017. La decisione del 4 dicembre 2018 ha interrotto la prescrizione entro l'anno; l'istanza precedente poteva, in analogia all'art. 309 cpv. 3 CPP, far riferimento al momento della decisione e non a quello della comunicazione, tanto più che il notaio non ha sostenuto in modo circostanziato che ciò sarebbe arbitrario. La decisione del 6 marzo 2018 era, secondo gli atti, solo un annuncio e non un'apertura formale. L'apertura non era né superflua né abusiva; la durata del procedimento è in parte riconducibile al rifiuto del notaio di produrre documenti. Non sussiste una violazione della buona fede (art. 9 Cost.) né del giusto processo (art. 29 cpv. 1 Cost.). La censura di violazione del principio 'ne bis in idem' non doveva essere esaminata.
3. Accertamento dei fatti e diritto di essere sentito Vi è arbitrio quando il senso e la portata di un mezzo di prova sono manifestamente travisati o prove importanti sono ignorate senza motivo oggettivo. L'interpretazione dei contratti è avvenuta secondo il consenso naturale o normativo (art. 18 CO). L'istanza precedente si è basata sulle formulazioni dei contratti (consenso e rinuncia successoria dei discendenti, rinuncia alla legittima dei figli) e sulla posizione dei discendenti quali potenziali eredi. Se vi fosse un consenso naturale o normativo era irrilevante, poiché il notaio non ha dimostrato in modo circostanziato che gli accertamenti fossero insostenibili; le dichiarazioni di volontà potevano essere intese, secondo la buona fede, come rinuncia successoria. L'apprezzamento anticipato delle prove, che ha rinunciato all'audizione delle parti, non era arbitrario, tanto più che il notaio stesso non ha indicato quali nuove conoscenze si sarebbero potute attendere. Non sussiste una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost.
4. Violazione materiale dei doveri professionali I patti di rinuncia successoria sono patti successori e richiedono la forma…