Art. 495 CC

1 Il disponente può stipulare con un proprio erede un contratto di rinuncia o di fine ereditaria.
2 Il rinunciante non è più considerato come erede nella devoluzione dell’eredità.
3 Salvo contraria disposizione del contratto, la rinuncia vale anche in confronto dei discendenti del rinunciante.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Azione di contestazione della rinuncia all'eredità ed azione revocatoria in relazione con un contratto successorio di rinuncia ereditaria in favore dei propri discendenti
    · 16/05/2012 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 65_I_209
    06/10/1939 · 2 citazioni
  3. 3
    Rinuncia d'eredità; azione revocatoria
    · 12/06/2025 · 0 citazioni
  4. 4
    Rappresentanza dei genitori per i figli minorenni (art. 306 cpv. 2 e art. 392 n. 2 CC)
    · 17/02/1992 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 495 CC: Il contratto di rinuncia e di fine ereditaria stipulato tra un padre, quale disponente, e sua figlia, quale erede, non necessita del concorso dell'autorità tutoria nel senso dell'art. 282 CC, quando la figl…
    · 19/03/1964 · 0 citazioni
  6. 6
    Pignoramento d'una pretesa d'ordine successorale revocato dall'ufficio perchè l'azione successorale del debitore era stata respinta da una sentenza cresciuta in giudicato
    · 29/06/1954 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • OG.2017.00003
    25/01/2021 · 1 citazioni de
  • 07/11/2017 · 1 citazioni de
  • 31/08/2017 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.