Art. 495 CC
1 Il disponente può stipulare con un proprio erede un contratto di rinuncia o di fine ereditaria.
2 Il rinunciante non è più considerato come erede nella devoluzione dell’eredità.
3 Salvo contraria disposizione del contratto, la rinuncia vale anche in confronto dei discendenti del rinunciante.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Azione di contestazione della rinuncia all'eredità ed azione revocatoria in relazione con un contratto successorio di rinuncia ereditaria in favore dei propri discendenti3 citazioni
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2DTF 65_I_2092 citazioni06/10/1939 · 2 citazioni
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3Rinuncia d'eredità; azione revocatoria0 citazioni
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4Rappresentanza dei genitori per i figli minorenni (art. 306 cpv. 2 e art. 392 n. 2 CC)0 citazioni
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5Art. 495 CC: Il contratto di rinuncia e di fine ereditaria stipulato tra un padre, quale disponente, e sua figlia, quale erede, non necessita del concorso dell'autorità tutoria nel senso dell'art. 282 CC, quando la figl…0 citazioni
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6Pignoramento d'una pretesa d'ordine successorale revocato dall'ufficio perchè l'azione successorale del debitore era stata respinta da una sentenza cresciuta in giudicato0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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OG.2017.000031 citazioni25/01/2021 · 1 citazioni de
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1 citazioni07/11/2017 · 1 citazioni de
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1 citazioni31/08/2017 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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