Fatti
Il caso riguarda una società anonima X. AG che aveva concesso un prestito a YA. nel 1991. Nel 2002, YA. ha concluso un patto di rinuncia all'eredità a favore dei suoi due figli YB. e YC. Dopo il decesso della madre di YA. nel 2007, X. AG ha depositato un'azione volta a far annullare il patto di rinuncia e a ordinare la liquidazione ufficiale dell'eredità. I tribunali cantonali hanno respinto la domanda.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di X. AG. Ha ritenuto che l'art. 578 CC, che consente l'annullamento della rinuncia fraudolenta all'eredità nei confronti dei creditori, non si applica al patto di rinuncia all'eredità. Quest'ultimo non costituisce una disposizione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 286 LEF e non può quindi essere contestato tramite l'azione revocatoria. Il Tribunale federale ha inoltre…