Art. 578 CC

1 Quando un erede oberato abbia rinunciato all’eredità al fine di sottrarla ai suoi creditori, questi, o la massa del fallimento, hanno il diritto di contestare la rinuncia entro sei mesi, ove i loro crediti non sieno loro garantiti.
2 Se la contestazione è ammessa, la successione è liquidata d’officio.
3 L’attivo eccedente serve in prima linea a soddisfare i creditori opponenti e, pagati gli altri debiti, è devoluto agli eredi a favore dei quali è stata fatta la rinuncia.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 55_II_18
    01/01/1929 · 4 citazioni
  2. 2
    Azione di contestazione della rinuncia all'eredità ed azione revocatoria in relazione con un contratto successorio di rinuncia ereditaria in favore dei propri discendenti
    · 16/05/2012 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Rinuncia d'eredità; azione revocatoria
    · 12/06/2025 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 55_II_17
    01/01/1929 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Erbrechtliche Anfechtung
    · 16/05/2012 · 1 citazioni de Riassunto
  • VB.2010.00639
    07/04/2011 · 0 citazioni de
  • 19/11/2004 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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