Art. 578 CC
1 Quando un erede oberato abbia rinunciato all’eredità al fine di sottrarla ai suoi creditori, questi, o la massa del fallimento, hanno il diritto di contestare la rinuncia entro sei mesi, ove i loro crediti non sieno loro garantiti.
2 Se la contestazione è ammessa, la successione è liquidata d’officio.
3 L’attivo eccedente serve in prima linea a soddisfare i creditori opponenti e, pagati gli altri debiti, è devoluto agli eredi a favore dei quali è stata fatta la rinuncia.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 55_II_184 citazioni01/01/1929 · 4 citazioni
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2Azione di contestazione della rinuncia all'eredità ed azione revocatoria in relazione con un contratto successorio di rinuncia ereditaria in favore dei propri discendenti3 citazioni
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3Rinuncia d'eredità; azione revocatoria0 citazioni
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4DTF 55_II_170 citazioni01/01/1929 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Erbrechtliche Anfechtung1 citazioni
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VB.2010.006390 citazioni07/04/2011 · 0 citazioni de
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0 citazioni19/11/2004 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.