Art. 19 LLCA

Prescrizione

1 L’azione disciplinare si prescrive in un anno dal giorno in cui l’autorità di sorveglianza è venuta a conoscenza dei fatti contestati.
2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell’autorità di sorveglianza.
3 L’azione disciplinare decade definitivamente dieci anni dopo la commissione dei fatti contestati.
4 Se la violazione delle regole professionali costituisce reato, il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale si applica anche all’azione disciplinare.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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