Art. 19 LLCA
Prescrizione
1 L’azione disciplinare si prescrive in un anno dal giorno in cui l’autorità di sorveglianza è venuta a conoscenza dei fatti contestati.
2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell’autorità di sorveglianza.
3 L’azione disciplinare decade definitivamente dieci anni dopo la commissione dei fatti contestati.
4 Se la violazione delle regole professionali costituisce reato, il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale si applica anche all’azione disciplinare.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni
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Verletzung von Berufs- und Standespflichten4 citazioni
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4 citazioni06/09/2005 · 4 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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