Fatti

La defunta P.A. aveva redatto un testamento pubblico il 15 dicembre 1988, in cui aveva istituito come erede R.S., il figlio della sua figlia ancora in vita. I discendenti dei suoi altri due figli predeceuti, [A.], [B.] e [C.], erano stati ridotti alla loro quota di riserva ereditaria. Nell'aprile 1990, [A.], [B.] e [C.] hanno impugnato la nullità di questo testamento per vizio di forma. Il tribunale di primo grado ha respinto la loro richiesta, ma la corte d'appello del Cantone di Lucerna ha infine accolto il loro ricorso e dichiarato nullo il testamento. R.S. ha quindi ricorso al Tribunale federale, che ha respinto il suo ricorso. Il Tribunale federale ha ritenuto che il testamento non rispettasse le forme legali prescritte, poiché la testatrice non aveva letto personalmente l'atto, che le era stato soltanto letto dal notaio in assenza dei testimoni, prima che lo firmasse.

Legge

Il Tribunale federale ricorda che le disposizioni legali sulla forma dei testamenti pubblici sono condizioni di validità e non di semplice regolarità. Sebbene il Tribunale federale abbia talvolta ammesso adattamenti nell'ordine delle formalità, ritiene che, nel caso di specie, il fatto che la testatrice non abbia letto personalmente l'atto, essendole stato…