Fatti
Il Consiglio di Stato del Cantone di Basilea-Città ha emanato il 19 dicembre 1995 un'ordinanza sul sistema penitenziario (LResp/BS), che è stata pubblicata il 10 febbraio 1996 nel foglio ufficiale del Cantone di Basilea-Città. I Giuristi democratici della Svizzera, gruppo regionale di Basilea (DJS) nonché E., G. e K. hanno impugnato l'emanazione con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Hanno chiesto l'annullamento di diverse disposizioni dell'ordinanza penitenziaria.
A motivazione dei ricorrenti, hanno sostenuto che le disposizioni impugnate violavano i seguenti diritti fondamentali o principi costituzionali: garanzia della libertà personale, principio di uguaglianza e di proporzionalità, libertà di espressione, principio della forza derogatoria del diritto federale, art. 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani o degradanti), art. 8 CEDU (rispetto della vita privata e familiare), art. 10 CEDU (libertà di opinione) e art. 14 CEDU (divieto di discriminazione).
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato la costituzionalità dell'ordinanza penitenziaria sotto il profilo della libertà personale. La garanzia della libertà personale è un diritto fondamentale non scritto della Costituzione federale, che protegge non solo la libertà di movimento e l'integrità fisica, ma anche tutte le libertà che rappresentano fenomeni elementari della formazione della personalità.
Il Tribunale ha stabilito che l'ordinanza sul sistema penitenziario regola le condizioni di detenzione e che la garanzia della libertà personale spetta anche ai detenuti in via penale. La limitazione dei diritti di libertà dei detenuti non può superare quanto è necessario per garantire lo scopo della detenzione e per mantenere un funzionamento ordinato dell'istituto.
Il Tribunale ha anche esaminato la censura secondo cui l'obbligo di lavorare per tutti i detenuti, ad eccezione di quelli in custodia cautelare,…