Fatti
A.A., cittadina dominicana, è sposata dal 2007 con A.B., cittadino svizzero e italiano, e risiede in Svizzera dal 2007. Nel 2015, A.A. ha presentato domanda di prestazioni complementari (PC) alla Cassa cantonale di compensazione, che è stata respinta per mancanza del requisito di 10 anni di residenza ininterrotta in Svizzera. A.A. ha presentato ricorso, chiedendo il riconoscimento del diritto alle PC a partire dal 1° agosto 2012, data di inizio della sua rendita d'invalidità.
Il Tribunale cantonale ha respinto il ricorso, ritenendo che A.A. non soddisfacesse i requisiti per le PC secondo il diritto interno svizzero e che non fosse applicabile l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l'UE, in quanto mancava l'elemento transfrontaliero nonostante la doppia cittadinanza del marito.
Legge
Il Tribunale federale ha confermato la decisione del Tribunale cantonale. Ha ritenuto che le prestazioni complementari di cui alla Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) rientrano nell'ambito di applicazione materiale dell'ALC e del Regolamento (CE) n. 883/2004 sulla coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale.
Tuttavia, per l'applicazione dell'ALC e del Regolamento (CE) n. 883/2004 ratione personae, oltre alla condizione della nazionalità o dello status familiare, è necessario anche un elemento transfrontaliero, ovvero l'esercizio del diritto alla libera…