Fatti

X. è proprietario di una casa unifamiliare nel Comune di A. (Cantone di Turgovia) dal 1981, che ha abitato fino al divorzio dalla sua ex moglie nel 1987. Successivamente si è trasferito a B. (Cantone di Zurigo). A partire dal 1° gennaio 1989 si è registrato come residente settimanale ad A.

L'Ufficio delle imposte del Comune di A. ha inizialmente effettuato per X. una ripartizione intercantonale delle imposte a partire dal 1989, arrivando per il 1989, 1991 e 1992 a un reddito e un patrimonio imponibili nel Cantone di Turgovia pari a Fr. 0.--. Il Commissario fiscale dell'Amministrazione fiscale cantonale di Turgovia ha successivamente concluso che i coniugi X. avessero il loro domicilio fiscale nel Cantone di Turgovia e, con decisione del 2 dicembre 1993, ha rivendicato retroattivamente a partire dal 1° gennaio 1989 il diritto di tassazione per il Cantone di Turgovia nei loro confronti.

X. ha presentato un ricorso di diritto pubblico contro il Cantone di Zurigo e il Cantone di Turgovia per doppia imposizione fiscale il 15 luglio 1996, a seguito delle imposizioni del Comune di A. del 17 e 20 giugno 1996.

Legge

Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso di diritto pubblico per quanto riguarda le imposte dal 1989 al 1994. La decisione del Tribunale amministrativo dell'8 febbraio 1995, che aveva per oggetto la decisione sul domicilio fiscale del 2 dicembre 1993, è passata in giudicato e ha deciso sul domicilio fiscale per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1994. Per questo periodo non si può entrare nel merito del ricorso di diritto pubblico a causa del ritardo.

Tu…