Fatti
S., nato nel 1978 e originario della Macedonia, è entrato in Svizzera nel 1990 nell'ambito del ricongiungimento familiare e possiede il permesso di domicilio per il Cantone di Turgovia. Il 22 gennaio 1998, S. è stato riconosciuto colpevole dal Tribunale cantonale di San Gallo di vari reati commessi tra il 1995 e il 1997 e, ai sensi dell'art. 100bis CP, è stato internato in un istituto di rieducazione al lavoro. Di conseguenza, il 27 ottobre 1998 la Polizia degli stranieri del Cantone di Turgovia ha disposto l'espulsione di S. dalla Svizzera per la durata di dieci anni.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che il motivo di espulsione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a LStr sussiste anche quando uno straniero è sottoposto unicamente a una misura monistica come l'internamento in un istituto di rieducazione al lavoro. Ciò che conta è che vi sia una condanna per un crimine o un delitto.
Il Tribunale federale ha ritenuto la colpa del ricorrente grave, in quanto è stato condannato, tra l'altro, per reati contro l'integrità fisica e per violazioni della legge sugli stupefacenti. Nonostante il giudizio favorevole del Tribunale cantonale sulle sue possibilità di risocializzazione, l'interesse della sicurezza…