Art. 11 LDDS
Soggiorno con attività lucrativa
1 Lo straniero che intende esercitare un’attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto all’autorità competente per il luogo di lavoro previsto.
2 È considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso.
3 Se si tratta di attività lucrativa dipendente, il permesso dev’essere chiesto dal datore di lavoro.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Espulsione amministrativa di uno straniero il quale, mediante giudizio penale, è stato collocato in una casa di educazione al lavoro350 citazioni
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2Espulsione amministrativa di uno straniero colpito da espulsione giudiziaria incondizionata233 citazioni
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3Espulsione amministrativa di uno straniero nato e cresciuto in Svizzera (cosiddetto "straniero della seconda generazione")226 citazioni
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4Espulsione; messa in pericolo attuale e sufficientemente grave dell'ordine pubblico186 citazioni
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5Rifiuto di prorogare un'autorizzazione di soggiorno; Accordo sulla libera circolazione delle persone; misure giustificate da motivi di ordine pubblico; messa in pericolo attuale e sufficientemente grave; straniero della…145 citazioni
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6Rifiuto di concedere un permesso di dimora al coniuge straniero di una cittadina straniera, alla quale è stato concesso l'asilo in Svizzera88 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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23 citazioni
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21 citazioni
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17 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.