Fatti
La società A. AG (attrice) dispone del diritto esclusivo di utilizzo del brevetto europeo X. (brevetto oggetto della causa) in tutti i paesi in cui sono stati depositati o possono ancora essere depositati brevetti o già concessi. Il brevetto oggetto della causa è registrato anche nel registro svizzero dei brevetti europei. La società B. AG (convenuta) acquista da anni schiumalatte dalla società italiana D. Srl. e li commercializza in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Questi schiumalatte rivendicano il brevetto oggetto della causa.
Con atto di citazione del 28 agosto 2000 presso il Tribunale commerciale del Cantone di Argovia, l'attrice ha chiesto principalmente alla convenuta di astenersi dalla violazione del brevetto e il risarcimento del danno. Con sentenza parziale del 26 giugno 2003, è stato vietato alla convenuta di commercializzare lo schiumalatte oggetto della controversia. In relazione al risarcimento del danno, il Tribunale commerciale del Cantone di Argovia, con sentenza del 23 agosto 2005, ha condannato la convenuta a pagare all'attrice Fr. 720'000.- (corrispondenti a Fr. 90'000.- all'anno) oltre agli interessi.
Legge
Il Tribunale federale afferma che i presupposti per le richieste di risarcimento danni nel diritto della proprietà intellettuale sono identici ai presupposti di responsabilità nel Codice delle obbligazioni. Devono essere esaminati il danno, l'illiceità, la colpa e il nesso di causalità adeguato tra l'azione dannosa e il danno.
Per la determinazione del danno sono riconosciuti diversi metodi, in particolare la prova del danno effettivo o diretto, l'analogia di licenza e l'analogia con il profitto del contraffattore. L'analogia di licenza serve solo…