Fatti
Il 30 settembre 1998, l'autorità di vigilanza della borsa di Francoforte ha constatato ordini insoliti passati sulle azioni della società IG Farben in Liquidazione, che potevano far credere che il prezzo in borsa fosse stato manipolato. La Commissione federale delle banche è stata adita dall'Ufficio federale tedesco di vigilanza per il commercio dei valori mobiliari (BAWe) per ottenere informazioni sui clienti della Banca X. a Ginevra, che aveva passato gli ordini di vendita.
La Banca X. ha contestato la competenza della Commissione federale delle banche a chiedere informazioni relative a clienti di filiali all'estero e ha dichiarato che il cliente della X. Bank Cayman si opponeva al divulgamento della sua identità. La Commissione federale delle banche ha preso una decisione il 14 dicembre 1998, ordinando alla Banca X. di comunicarle i nomi e gli indirizzi dei clienti interessati e autorizzando la trasmissione delle informazioni alla HÜST e alle autorità penali tedesche competenti.
La Banca X. ha presentato un ricorso di diritto amministrativo contro questa decisione, contestando la competenza della Commissione federale delle banche e l'autorizzazione alla trasmissione delle informazioni alle autorità penali.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato le condizioni dell'assistenza amministrativa internazionale in materia di vigilanza dei mercati finanziari. Ha ricordato che la Commissione federale delle banche può trasmettere informazioni ad autorità estere di vigilanza, ma che queste informazioni possono essere utilizzate solo a fini di vigilanza diretta delle borse e del commercio dei valori mobiliari.
Il Tribunale federale ha anche esaminato le condizioni di trasmissione delle informazioni alle autorità penali. Ha ricordato che la trasmissione delle informazioni alle autorità penali è vietata quando l'assistenza giudiziaria in materia penale è esclusa. Tuttavia, il Tribunale federale ha considerato che la trasmissione delle informazioni alle autorità penali è possibile se le condizioni dell'assistenza giudiziaria in materia penale sono soddisfatte, compreso il requisito della doppia incriminazione previsto dall'art. 64 AIMP.
Il Tribunale federale ha annullato la decisione della Commissione federale delle banche in quanto autorizzava la trasmissione delle informazioni raccolte presso la Banca X. alle autorità penali tedesche competenti, poiché le condizioni…