Fatti
La società [Z. SA] dispone di un credito di 104'926 fr. 15 nei confronti di A. Nel marzo 2007, la società ha richiesto e ottenuto il sequestro, fino alla concorrenza dell'importo suddetto, della quota di [A.] nell'eredità del defunto X. Nel procedimento di convalida del sequestro, l'ufficio esecuzioni di [N.] ha pignorato la quota ereditaria di A. Il 29 luglio 2007, il creditore ha richiesto la realizzazione del bene pignorato.
I tentativi di conciliazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 dell'Ordinanza del Tribunale federale del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di quote di comunione (OPC) sono falliti, così come quelli condotti parallelamente dagli eredi per una liquidazione amichevole dell'eredità, pertanto l'ufficio ha adito l'autorità cantonale di vigilanza conformemente agli art. 132 cpv. 1 LEF e 10 cpv. 1 OPC.
Constatato il fallimento dell'accordo amichevole, il giudice distrettuale di [N.], in qualità di autorità di vigilanza, ha invitato le parti a presentargli le loro proposte per ulteriori misure di realizzazione. [A.] ha chiesto la concessione di un termine di sei mesi affinché gli eredi finalizzassero la convenzione di ripartizione in corso di discussione. Da parte sua, il creditore si è opposto a questa proposta e ha chiesto che la quota ereditaria pignorata fosse messa all'asta.
Pronunciandosi il 13 dicembre 2007, l'autorità di vigilanza ha decretato lo scioglimento e la liquidazione dell'eredità del defunto X., le spese di questa operazione dovendo essere anticipate da [Z. SA], secondo le istruzioni dell'ufficio esecuzioni e fallimenti. Il dispositivo prevedeva inoltre che, in mancanza di anticipi, la quota di [A.] dovesse essere realizzata all'asta pubblica dall'ufficio.
Con sentenza del 10 giugno 2008, l'autorità superiore di vigilanza ha respinto il ricorso presentato da A.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di [A.] contro la sentenza dell'autorità superiore di vigilanza.
Quando si tratta di realizzare una quota di comunione, spetta all'autorità di vigilanza stabilire la modalità di realizzazione. Dopo aver consultato gli interessati, l'autorità può ordinare la vendita all'asta, affidare la realizzazione a un amministratore o adottare qualsiasi altra misura. Tuttavia, l'OPC prevede misure più specifiche che limitano il potere attribuito all'autorità di…