Art. 609 CC
Intervento dell’autorità
1 A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l’autorità interviene nella divisione in luogo dell’erede stesso.
2 È riservato al diritto cantonale di prescrivere anche per altri casi l’intervento dell’autorità nella divisione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Realizzazione della quota d'un'eredità indivisa (art. 132 LEF e 9 sgg17 citazioni
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2Realizzazione di una quota ereditaria pignorata. (art. 132 LEF, art. 9 e segg14 citazioni
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3Legittimazione dell'autorità a presentare l'azione di divisione12 citazioni
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4Domanda di continuazione dell'esecuzione (art. 88 LEF); sequestro e pignoramento di una quota ereditaria del debitore (art. 1, 6 e 12 del regolamento concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunion…9 citazioni
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5Realizzazione di una parte di comunione ereditaria; art. 609 CC e 12 RDC8 citazioni
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6DTF 71_III_996 citazioni01/01/1945 · 6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Mitwirkung bei der Erbteilung4 citazioni
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4 citazioni
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Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen, Akteneinsicht3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.