Art. 609 CC

Intervento dell’autorità

1 A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l’autorità interviene nella divisione in luogo dell’erede stesso.
2 È riservato al diritto cantonale di prescrivere anche per altri casi l’intervento dell’autorità nella divisione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Realizzazione della quota d'un'eredità indivisa (art. 132 LEF e 9 sgg
    · 01/09/1954 · 17 citazioni Riassunto
  2. 2
    Realizzazione di una quota ereditaria pignorata. (art. 132 LEF, art. 9 e segg
    · 28/01/1970 · 14 citazioni
  3. 3
    Legittimazione dell'autorità a presentare l'azione di divisione
    · 24/04/2003 · 12 citazioni Riassunto
  4. 4
    Domanda di continuazione dell'esecuzione (art. 88 LEF); sequestro e pignoramento di una quota ereditaria del debitore (art. 1, 6 e 12 del regolamento concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunion…
    · 26/08/2004 · 9 citazioni Riassunto
  5. 5
    Realizzazione di una parte di comunione ereditaria; art. 609 CC e 12 RDC
    · 23/02/1984 · 8 citazioni
  6. 6
    DTF 71_III_99
    01/01/1945 · 6 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Mitwirkung bei der Erbteilung
    · 10/01/2017 · 4 citazioni de
  • 01/07/2002 · 4 citazioni de Riassunto
  • Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen, Akteneinsicht
    · 28/08/2003 · 3 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.