Fatti

Nelle esecuzioni n. 9138/8466 e 10301 dell'Ufficio esecuzioni X. contro Erich [D.] sono stati pignorati crediti nei confronti di Jean Z. e della Società B.-Holding. Questi crediti sono contestati e oggetto di un processo dinanzi alla I. Camera civile della Corte d'appello del Cantone di Berna.

Erich [D.] ha chiesto che l'Autorità di vigilanza determini la procedura per la realizzazione dei crediti pignorati. Egli voleva essere obbligato a consegnare all'Ufficio esecuzioni il ricavato del processo sui crediti pignorati, nella misura necessaria per soddisfare i creditori. Tuttavia, il Presidente del tribunale di X. e l'Autorità di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento per il Cantone di Berna hanno respinto questa richiesta.

Erich [D.] ha quindi presentato un ricorso alla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha constatato che la Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) prevede la vendita all'asta pubblica come modalità ordinaria di realizzazione dei crediti. Solo se un credito è scaduto e non contestato, l'Ufficio esecuzioni può esigerlo senza ulteriori formalità.

Oltre alla vendita all'asta pubblica, la legge prevede anche il trasferimento del credito ai sensi dell'art. 131 LEF. Tuttavia, ciò non può avvenire contro la volontà dei creditori.

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il procedimento…