Fatti
L'assicurato ha subito un incidente motociclistico il 27 ottobre 1979. Come conseguenza residua è rimasta una neuropatia del trigemino a sinistra. Nel marzo 1981 ha denunciato alla SUVA una lesione all'udito, che questa ha riconosciuto come malattia professionale. Il trattamento della lesione all'udito è stato completato prima del 1° gennaio 1984.
Con decisione del 7 febbraio 1984, la SUVA ha respinto l'attribuzione di un indennizzo per integrità per la lesione all'udito, in quanto il trattamento era stato completato prima del 1° gennaio 1984 e il vecchio diritto (LAINF) non conosceva l'indennizzo per integrità. Per le conseguenze dell'infortunio, la SUVA ha attribuito all'assicurato un indennizzo per integrità sulla base di una riduzione dell'integrità del 20%.
L'assicurato ha presentato reclamo e ha chiesto che gli venga attribuito un indennizzo per integrità sulla base di una riduzione dell'integrità del 30%, tenendo conto anche della lesione all'udito. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Berna ha respinto il reclamo.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha deciso che il ricorrente non ha diritto a un indennizzo per integrità per la lesione all'udito, in quanto il trattamento è stato completato prima del 1° gennaio 1984 e quindi rientra ancora nel vecchio diritto (LAINF), che non conosceva l'indennizzo per integrità.
Le disposizioni dell'art. 36 cpv. 3 frase 1 OAINF e dell'art. 36 cpv. 2 LAINF non sono qui applicabili, in quanto tali disposizioni regolano in linea di principio solo il concorso di danni all'integrità che sono assicurati come tali ai sensi della legge. Sebbene…