Fatti
La Phyteia SA di Herisau ha affidato alla ditta edile Itel SA di San Gallo l'esecuzione di vari lavori di costruzione per un edificio industriale. Dopo il completamento dei lavori, l'Itel SA ha richiesto il pagamento del saldo del compenso d'opera, che la Phyteia SA ha tuttavia rifiutato, in quanto l'Itel SA non aveva ancora rimediato a determinati difetti, come gradini delle scale difettosi e vetri delle finestre graffiati.
L'Itel SA ha quindi intentato una causa per il pagamento del saldo del compenso d'opera. Il Tribunale superiore di Appenzello Esterno ha obbligato la Phyteia SA al pagamento, in quanto i difetti sono stati classificati come secondari. La Phyteia SA ha quindi presentato ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha innanzitutto chiarito che l'ordine di pagamento dell'architetto non può essere considerato come accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 370 CO, che libererebbe l'imprenditore dalla responsabilità per difetti e danni.
Per quanto riguarda i difetti delle scale, il Tribunale federale ha affermato che essi costituiscono un difetto dell'opera che, ai sensi degli art. 367 e segg. CO, fonda la responsabilità dell'imprenditore e, ai sensi dell'art. 372 CO, posticipa la scadenza del diritto al compenso d'opera fino alla riparazione dei difetti. La prima istanza aveva erroneamente ritenuto la scadenza dell'intero saldo del compenso d'opera.
Per quanto riguarda i vetri delle finestre graffiati, il Tribunale federale ha constatato che non si…