Fatti
La Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo ha respinto nel novembre 2014 la domanda di [A.] di affiliazione come psicoterapeuta indipendente accessoria, in quanto è da qualificare come lavoratrice dipendente. L'Istituto X., presso il quale [A.] è attiva, ha presentato ricorso contro questa decisione. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha accolto il ricorso dell'Istituto e ha stabilito che l'attività di [A.] come psicoterapeuta costituisce un'attività lavorativa indipendente.
La Cassa di compensazione ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della decisione di prima istanza e la conferma della sua decisione di ricorso. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso.
Legge
Secondo la giurisprudenza, la questione se in un caso specifico si tratti di un'attività lavorativa indipendente o dipendente non viene giudicata in base alla natura giuridica del rapporto contrattuale, ma in base alle circostanze economiche. Sono determinanti la dipendenza organizzativa e imprenditoriale e il rischio imprenditoriale.
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'attività svolta da [A.] presso l'Istituto X. come psicoterapeuta presenta prevalentemente caratteristiche di un'attività lavorativa dipendente. Sebbene [A.] non sopporti un rischio imprenditoriale specifico, è tuttavia fortemente integrata…