Fatti
La X. Treuhand AG e Y. hanno concluso il 20 agosto 1984 un "contratto di consulenza", in cui Y. si è impegnato a redigere i bilanci annuali, effettuare analisi aziendali e sviluppare e introdurre nuovi modelli aziendali. Il 9 novembre 1984, la X. Treuhand AG ha rescisso il contratto senza preavviso, il che è stato respinto da Y., in quanto, secondo la sua opinione, il recesso sarebbe stato possibile solo alla fine di marzo 1985. Dopo la dichiarazione di recesso, l'attività di Y. non è stata più richiesta.
Y. ha presentato una domanda di pagamento di Fr. 39'808.-- oltre agli interessi. Il Tribunale distrettuale di Lucerna-Campagna ha respinto la domanda, ma l'appello del ricorrente è stato parzialmente accolto dal Tribunale cantonale di Lucerna.
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto l'appello della X. Treuhand AG e ha rinviato la controversia per una nuova decisione all'istanza precedente.
Legge
Il Tribunale federale afferma che la X. Treuhand AG si è appellata al diritto di recesso ai sensi dell'art. 107 cpv. 2 CO, il che tuttavia non è stato considerato dall'istanza precedente. Sarebbe stato necessario che la X. Treuhand AG avesse già presentato questi argomenti nel procedimento cantonale, il che però non è avvenuto.
Per quanto riguarda le modalità di recesso del contratto, il Tribunale federale conclude che esse violano il carattere vincolante dell'art. 404 cpv. 1 CO. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di revoca in qualsiasi momento nel rapporto di mandato è vincolante e non può essere…