Fatti

La signora Ida Dübendorfer e i suoi cinque figli (comunità ereditaria) vendettero nel maggio 1959 al commerciante immobiliare Jakob Suter un terreno per 298'080 CHF. 40'000 CHF furono pagati alla stipula del contratto, il saldo rimanente di 258'000 CHF doveva essere saldato entro il 1° ottobre 1959 al momento del trasferimento della proprietà nel registro fondiario. Poiché Suter non pagò il saldo entro il 1° ottobre, i venditori dichiararono il recesso dal contratto il 7 ottobre 1959 ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 CO. Suter ha quindi intentato una causa per risarcimento danni per inadempimento del contratto, respinta dal Tribunale distrettuale di Dielsdorf e dal Tribunale cantonale di Zurigo.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato la decisione delle istanze precedenti. Ha affermato che il contratto doveva essere eseguito entro il 1° ottobre 1959 secondo la volontà delle parti, quindi Suter come acquirente era in mora alla scadenza di tale termine. I venditori potevano quindi recedere dal contratto senza ulteriori formalità ai sensi dell'art. 214 cpv. 1 CO, poiché Suter non aveva pagato il saldo del prezzo di acquisto entro il termine previsto. Il recesso è avvenuto tempestivamente e non è stato ritardato in modo speculativo.

L'obiezione di Suter secondo cui i venditori…