Art. 665 CC
1 Il titolo d’acquisto conferisce all’acquirente una azione personale contro l’alienante per far eseguire la iscrizione nel registro fondiario e, in caso di rifiuto dell’alienante, il diritto di farsi giudizialmente riconoscere la proprietà.
2 Nei casi di occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata e sentenza del giudice, l’acquirente può ottenere direttamente la iscrizione.
3 Le modificazioni della proprietà fondiaria derivanti per legge dalla comunione dei beni o dal suo scioglimento sono iscritte nel registro fondiario su notificazione di un coniuge.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Diritto di prelazione dei parenti del venditore a norma dell'art. 6 LPF e del diritto cantonale complementare. 1. Valore litigioso quando la causa concerne la proprietà immobiliare (consid. 1). 2. Lite sorta tra il tito…8 citazioni
-
2Annotazione nel registro fondiario di un diritto di prelazione limitato (art. 681 CC)5 citazioni
-
3Contratto di compravendita concernente una quota di comproprietà; diritti del compratore contro il titolare di un diritto di prelazione dopo l'esercizio di tale diritto3 citazioni
-
4Notificazione per l'iscrizione nel registro fondiario (art. 948 cpv. 1, 963 cpv. 1 e 972 CC)3 citazioni
-
51. Richiesta d'iscrizione di un contratto di compravendita nel registro fondiario (art. 963 CC)3 citazioni
-
6Responsabilità del Cantone per errori nella tenuta del registro fondiario3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Tutela giuridica in casi chiari; esecuzione di un contratto di compravendita immobiliare2 citazioni
-
OG.2016.000581 citazioni18/12/2020 · 1 citazioni de
-
1 citazioni16/05/2018 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.