Art. 214 CO
1 Quando la cosa venduta sia da consegnarsi previo pagamento del prezzo o a pronti contanti, e il compratore sia in mora nel pagamento del prezzo di vendita, il venditore può senz’altro recedere dal contratto.
2 Ove intenda far uso del suo diritto di recesso, egli deve però darne immediato avviso al compratore.
3 Se la cosa è passata in possesso del compratore prima del pagamento, il venditore può recedere dal contratto per la mora del compratore e pretendere la restituzione della cosa solo quando siasi espressamente riservato questo diritto.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Trapasso di fondi a scopo di garanzia2 citazioni
-
2Mora del compratore 1. Art. 82, 108 num. 3 e 214 cpv. 1 e 2 CO1 citazioni
-
3DTF 49_II_281 citazioni01/01/1923 · 1 citazioni
-
4Diritto di prelazione legale del comproprietario (art. 682 cpv. 1 CC). 1. Ove una persona abbia soltanto divisato di acquistare una quota di comproprietà, ma non abbia ancora dato esecuzione a tale suo proposito, il suo…0 citazioni
-
5Contratto di compravendita0 citazioni
-
6DTF 50_III_1070 citazioni05/06/1924 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Forderung (vorsorgliche Massnahmen)0 citazioniLB240040· 15/11/2024 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.