Art. 214 CO

1 Quando la cosa venduta sia da consegnarsi previo pagamento del prezzo o a pronti contanti, e il compratore sia in mora nel pagamento del prezzo di vendita, il venditore può senz’altro recedere dal contratto.
2 Ove intenda far uso del suo diritto di recesso, egli deve però darne immediato avviso al compratore.
3 Se la cosa è passata in possesso del compratore prima del pagamento, il venditore può recedere dal contratto per la mora del compratore e pretendere la restituzione della cosa solo quando siasi espressamente riservato questo diritto.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Trapasso di fondi a scopo di garanzia
    · 01/01/1960 · 2 citazioni
  2. 2
    Mora del compratore 1. Art. 82, 108 num. 3 e 214 cpv. 1 e 2 CO
    · 10/02/1970 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 49_II_28
    01/01/1923 · 1 citazioni
  4. 4
    Diritto di prelazione legale del comproprietario (art. 682 cpv. 1 CC). 1. Ove una persona abbia soltanto divisato di acquistare una quota di comproprietà, ma non abbia ancora dato esecuzione a tale suo proposito, il suo…
    · 21/06/1984 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    Contratto di compravendita
    · 22/09/1964 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 50_III_107
    05/06/1924 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Forderung (vorsorgliche Massnahmen)
    LB240040
    · 15/11/2024 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.