Fatti

S., nata nel 1954, ha lavorato come addetta alle operazioni di carico e scarico presso la società X. SA dal 1° aprile 1988 al 30 aprile 1990. A tale titolo, era affiliata alla Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt (di seguito: la Fondazione).

Con decisione del 4 dicembre 1997, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità per il Cantone di Vaud ha respinto una domanda di rendita presentata il 29 giugno 1995 dall'assicurata. Adito di un ricorso contro tale decisione, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Vaud, con sentenza del 4 gennaio 2000, ha riconosciuto il diritto dell'assicurata a una rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1° giugno 1994.

Il 23 agosto 2000, l'assicurata ha richiesto l'attribuzione di una rendita d'invalidità della Fondazione. Quest'ultima ha respinto tale domanda, adducendo che il diritto alla rendita dell'assicurazione invalidità era nato ben dopo la cessazione del rapporto previdenziale.

Legge

Secondo la giurisprudenza formatasi sotto il vigore dell'art. 41 aLPP, la soluzione consacrata da tale disposizione, che si ispira direttamente agli artt. 127 e 128 CO, ha come risultato, nel caso di una rendita d'invalidità, che ciascuna delle rate si prescrive in cinque anni dalla scadenza del credito in applicazione dell'art. 130 cpv. 1 CO, mentre il diritto di percepire le rendite come tale, che non riveste carattere periodico, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni dalla scadenza della prima rata rimasta insoluta, conformemente all'art. 131 cpv. 1 CO.

La scadenza di una prestazione della previdenza professionale si colloca al momento della nascita del diritto a tale prestazione secondo le disposizioni legali e regolamentari ad essa applicabili. Ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 LPP, le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione invalidità (art. 29 LAI) si applicano per analogia alla nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità.

Il Tribunale federale ritiene che il rinvio…