Fatti
L'oggetto della controversia riguarda l'obbligo del ricorrente, basato sull'art. 59 cpv. 1 lett. b LaMal, di rimborsare gli onorari per gli anni 2013 e 2014 a causa della violazione dell'obbligo di economicità delle prestazioni ai sensi dell'art. 56 cpv. 1 LaMal.
Il tribunale arbitrale cantonale ha esaminato l'economicità dell'attività dello studio del ricorrente applicando il metodo statistico dell'analisi della varianza (ANOVA). Da ciò è risultato un importo da rimborsare di Fr. 33'303.20 per il 2013 e di Fr. 40'204.50 per il 2014.
Il ricorrente contesta l'applicabilità di un metodo statistico e richiede invece un esame del singolo caso (metodo analitico).
Legge
Secondo il nuovo cpv. 6 dell'art. 56 LaMal, introdotto con la legge federale del 23 dicembre 2011, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori concordano contrattualmente un metodo per il controllo dell'economicità. In un contratto del 27 dicembre 2013/16 gennaio 2014, FMH, santésuisse e curafutura hanno concordato l'analisi della varianza (ANOVA) come metodo statistico.
Il tribunale arbitrale cantonale ha correttamente riconosciuto che l'art. 56 cpv. 6 LaMal non esclude in linea di principio l'applicazione del metodo ANOVA. Il legislatore ha voluto dare priorità alla via…