Fatti

Il caso concerne un ex amministratore unico di una società di fornitura di personale temporaneo e stabile nel settore dell'edilizia, che ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria per richiedere il proprio fallimento personale senza precedente procedimento, ai sensi dell'art. 191 LEF. La società in questione è stata dichiarata fallita il 27 giugno 1997 e il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivi il 30 settembre 1997.

Il ricorrente ha presentato una richiesta di dichiarazione di insolvibilità ai sensi dell'art. 191 LEF, indicando di non possedere alcun bene mobile o immobile, né alcun attivo commerciale in Svizzera o all'estero. La presidente del Tribunale di giustizia del cantone di Ginevra ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria, considerando che la procedura di fallimento era destinata a fallire a causa della mancanza di beni da realizzare.

Legge

La decisione si basa sull'art. 29 al. 3 Cost., che prevede che ogni persona che non dispone di risorse sufficienti ha diritto all'assistenza giudiziaria gratuita, a meno che la sua causa non appaia priva di ogni possibilità di successo. La giurisprudenza ha stabilito che l'assistenza giudiziaria deve essere rifiutata quando la procedura di fallimento deve essere sospesa immediatamente a causa della mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 al. 1 LEF.

L'art. 191 LEF istituisce una procedura di insolvibilità il cui scopo è di ripartire i beni del debitore in modo equo tra tutti i creditori. Il debitore che richiede volontariamente il proprio fallimento deve quindi avere alcuni beni da abbandonare ai creditori. La procedura di liquidazione non deve essere proseguita se non ci sono beni sufficienti (art. 230 al. 1 LEF). A fortiori, se non ci sono beni da realizzare, non deve essere…