Fatti

Il 24 ottobre 2003, X. come inquilino ha stipulato un contratto di locazione con la società Y. AG per una casa unifamiliare a Basilea. Il 17 giugno 2004, la locatrice ha disdetto il contratto di locazione a causa del ritardo nei pagamenti dell'inquilino, con effetto al 31 luglio 2004. L'inquilino ha contestato la disdetta presso l'ufficio di conciliazione. Prima che questo potesse decidere, il 5 agosto 2004 la locatrice ha presentato al tribunale civile di Basilea-Città una richiesta di emissione di un ordine di sgombero. Il tribunale civile ha riunito i due procedimenti e ha deciso il 11 ottobre 2004 che la disdetta era valida e che gli inquilini dovevano lasciare l'abitazione entro il 21 ottobre 2004.

X. ha presentato un ricorso contro la decisione presso la Corte d'Appello del Cantone di Basilea-Città. Tuttavia, il Presidente della Corte d'Appello ha revocato il 10 dicembre 2004 l'autorizzazione provvisoria dell'effetto sospensivo e ha respinto la richiesta di effetto sospensivo.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto pubblico e ha annullato la decisione del Presidente della Corte d'Appello. Ha motivato questo con il fatto che il principio della forza abrogatoria del diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost.) è stato violato se le norme processuali cantonali escludono la possibilità di ricorrere al Tribunale federale in controversie che, ai sensi…