Fatti
M., cittadina brasiliana, il 19 luglio 2000 ha presentato presso il Tribunale distrettuale di Zurigo una domanda contro V., cittadino svizzero-italiano, per l'accertamento della paternità e il mantenimento del figlio S. Il Tribunale distrettuale non è entrato nel merito per mancanza di competenza internazionale. Successivamente, M. e S. hanno presentato ricorso presso il Tribunale cantonale di Zurigo, che ha accolto il ricorso e rinviato il caso al Tribunale distrettuale per l'integrazione del procedimento e una nuova decisione.
V. ha presentato ricorso federale presso il Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale cantonale e il non luogo a procedere per mancanza di competenza internazionale. La questione controversa riguarda in particolare il momento determinante per la competenza internazionale in relazione al domicilio del convenuto.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui vi è stato dato seguito. Ha affermato che il principio della perpetuatio fori vale anche a livello internazionale. Il momento determinante per la competenza internazionale è quello dell'avvio del tentativo di conciliazione l'8 giugno 2000, quando il convenuto aveva ancora il domicilio in Svizzera. Anche se in seguito il convenuto avesse trasferito il suo domicilio in Italia, ciò non modifica la competenza internazionale del tribunale svizzero già stabilita.
Il Tribunale federale non ha ravvisato motivi per derogare al principio della perpetuatio fori. Anche se il…