Fatti
I coniugi B. [M.] e [M.] non hanno avuto successo nel loro tentativo di far registrare la loro figlia L. con il cognome materno B. anziché con il cognome familiare [M.], né presso l'ufficio dello stato civile della città di Zurigo né presso la Direzione degli Interni del Cantone di Zurigo. Essi hanno presentato un ricorso amministrativo contro questa decisione.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso, in quanto secondo il chiaro testo dell'art. 270 cpv. 1 CC il figlio di genitori sposati assume il cognome familiare, che di regola corrisponde al cognome paterno. I ricorrenti non possono pretendere che il figlio sia registrato con il cognome materno.
Il Tribunale federale non ravvisa alcuna divergenza tra l'art. 270 cpv. 1 CC e gli artt. 8 e 14 CEDU. Sebbene il diritto al rispetto del nome rientri nella tutela della vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU, la disciplina…