Fatti

Dal 1985 B.L. gestisce un negozio di parrucchiere in un immobile a Lucerna in qualità di inquilina. Suo marito A.L. è subentrato nel contratto di locazione come coobbligato solidale nel 1992. A causa di vari incidenti come disturbi della quiete pubblica, interventi di polizia e un incendio di un materasso, i locatori hanno ammonito gli inquilini e li hanno invitati a mantenere la quiete e l'ordine. Dopo un ulteriore intervento della polizia, i locatori hanno disdetto il contratto di locazione il 25 aprile 1995 con effetto al 31 maggio 1995. Gli inquilini non hanno contestato la disdetta, ma sono rimasti nell'immobile locato.

Con istanza del 26 giugno 1995, i locatori hanno chiesto al Presidente del Tribunale distrettuale III di Lucerna città lo sfratto degli inquilini. Il Presidente del Tribunale distrettuale ha constatato la risoluzione valida del contratto di locazione e ha ordinato agli inquilini di lasciare l'immobile locato. Su ricorso degli inquilini, la I Sezione del Tribunale cantonale di Lucerna ha confermato il 29 settembre 1995 la sentenza impugnata e ha autorizzato i locatori a far eseguire lo sfratto con l'intervento della polizia.

Legge

Il Tribunale federale doveva valutare se la decisione di sfratto del Tribunale cantonale fosse una decisione finale impugnabile ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 LTF.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'impugnabilità di una decisione di sfratto dipende dalla disciplina del diritto procedurale cantonale. Una decisione finale impugnabile sussiste quando il giudice dello sfratto decide in modo definitivo e la pretesa controversa non può formare oggetto di un ulteriore procedimento.

Nel caso in esame, gli inquilini non avevano contestato tempestivamente la…