Fatti
In questo caso si trattava di un ricorso amministrativo delle Assicurazioni Winterthur contro A., C. e R. nonché il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna. Il Tribunale federale delle assicurazioni doveva esaminare se la procedura di ricorso cantonale soddisfacesse i requisiti del diritto federale.
Il tribunale cantonale aveva respinto dalla documentazione la risposta al ricorso presentata in ritardo dalle Assicurazioni Winterthur, senza aver prima minacciato le conseguenze del ritardo. Le Assicurazioni Winterthur lamentavano una violazione del loro diritto di essere sentite.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni è giunto alla conclusione che il tribunale cantonale non ha violato né il diritto costituzionale di essere sentiti né i requisiti minimi di procedura federale davanti al tribunale cantonale delle assicurazioni.
Ai sensi dell'art. 61 LPGA, la procedura davanti al tribunale cantonale delle assicurazioni è disciplinata dal diritto cantonale, purché questo soddisfi i requisiti di cui all'art. 61 lett. a-i LPGA. Il Tribunale federale delle assicurazioni deve solo esaminare se l'applicazione del diritto procedurale cantonale o l'esercizio del potere discrezionale da parte del tribunale cantonale abbia portato a una violazione del diritto federale.
Il diritto costituzionale di essere sentiti ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende il diritto di esprimersi in merito a provvedimenti statali. Tuttavia, questo diritto è compatibile con le esigenze di un regolare svolgimento del procedimento o dell'economia processuale. È quindi ammissibile fissare un termine per l'esercizio del diritto di esprimersi,…