Fatti
Il 4 novembre 2019, la banca ha depositato una richiesta di esecuzione forzata di pegno immobiliare nei confronti di B.A. per un credito garantito da ipoteche su appezzamenti appartenenti a un'azienda agricola gestita congiuntamente da B.A. e sua moglie A.A. L'8 novembre 2019, il precetto esecutivo è stato notificato a B.A., che vi ha fatto opposizione totale.
Il 1° ottobre 2021, A.A. ha chiesto all'ufficio esecuzioni che il precetto esecutivo le fosse notificato anche, sostenendo che l'azienda agricola non poteva essere alienata senza il suo consenso. L'ufficio ha accolto questa richiesta, ma la banca ha presentato un reclamo per far annullare questa decisione. Il tribunale cantonale ha accolto il reclamo e ordinato all'ufficio di non notificare il precetto esecutivo ad A.A.
A.A. ha presentato ricorso contro questa decisione al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 153 cpv. 2 lett. b LEF, che prevede la notifica del precetto esecutivo al coniuge del debitore quando l'immobile gravato è l'abitazione familiare, non si applica all'azienda agricola gestita congiuntamente dai coniugi. Il legislatore ha deliberatamente escluso questa situazione dall'ambito di applicazione di questa disposizione, a differenza della protezione accordata all'abitazione familiare.
Sebbene l'art. 40 cpv. 1 LDFR preveda che l'alienazione di un'azienda agricola gestita congiuntamente dai coniugi richieda il consenso del coniuge, questa disposizione non crea una lacuna nella LEF che il giudice…