Fatti
[A.], nato nel 1969, è stato detenuto nel carcere B. dal 8 febbraio 2013 al 19 marzo 2016, e successivamente nell'istituto chiuso C. fino all'inizio di marzo 2017. Il 7 marzo 2017, si è iscritto come disoccupato presso l'Ufficio cantonale del lavoro di Ginevra e ha richiesto l'indennità di disoccupazione a partire dal 2 marzo precedente. La cassa cantonale di disoccupazione di Ginevra ha aperto un periodo di indennizzo a partire dal 7 marzo 2017, ma ha respinto la domanda in quanto la retribuzione relativa agli impieghi occupati durante la sua detenzione non era soggetta a contributi sociali. Il ricorso di [A.] è stato respinto dalla Camera delle assicurazioni sociali della Corte di giustizia di Ginevra e successivamente dal Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che le attività svolte da [A.] in carcere non costituissero un'attività soggetta a contributi ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LADI, ma rientrassero in un motivo di esonero dalle condizioni relative al periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. c LADI. Infatti, le persone in detenzione preventiva o che scontano una pena detentiva sono considerate persone senza attività lucrativa ai sensi della LAVS, e l'obbligo del detenuto di lavorare…